1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione definisce:
a) i presìdi sanitari minimi da fornire gratuitamente ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie;
b) le prestazioni professionali mediche e infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti;
c) la dotazione minima di attrezzature necessaria nei locali pubblici per fare
d) la dotazione organica dei centri di cui all'articolo 5.