Art. 6.

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni regione definisce:

          a) i presìdi sanitari minimi da fornire gratuitamente ai soggetti portatori di incontinenza urinaria e stomie;

          b) le prestazioni professionali mediche e infermieristiche che devono essere assicurate ai pazienti;

          c) la dotazione minima di attrezzature necessaria nei locali pubblici per fare

 

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fronte alle esigenze igieniche, sanitarie, sociali e di relazione dei soggetti di cui all'articolo 2;

          d) la dotazione organica dei centri di cui all'articolo 5.